Nella Costituzione, «alcuni, fondamentali principi ideologici del socialismo sono penetrati e vigono» nelle forme di una «energia propulsiva latente nei ‘principi fondamentali’».
Quando si afferma che la Repubblica democratica è «fondata sul lavoro» si riconosce la funzione storica di sviluppo costituzionale svolta dalla classe operaia e proletaria attraverso lo «sforzo continuato» della sua lotta per il «mantenimento dell’impulso rivoluzionario contro le sopravvivenze storiche», in modo da «mandare ad effetto il grande scopo della Rivoluzione: la edificazione di una nuova vita statale e sociale».
La Costituzione del nuovo Stato del lavoro - «che si rivoluziona continuamente, che cerca una fondazione articolata sulle infinite movenze della vita sociale» - ha reso permanente il potere costituente popolare nel contesto dello Stato di diritto. Cambia, dunque, la «funzione orientativa della costituzione rispetto ai processi evolutivi del sistema sociale», che ora ordina e orienta il «processo genetico di un nuovo ordinamento giuridico» nel passaggio dal fatto rivoluzionario al potere costituente come «due facce di uno stesso fenomeno di creatività reale del diritto e dello stato, a partire appunto dalle motivazioni sociali di mutamenti che sono al tempo stesso di tipo strutturale e sovrastrutturale».
La scienza giuridica, dunque, deve riqualificarsi come scienza delle forze produttive del diritto, cioè delle forme della lotta di classe nel processo di adeguamento della costituzione giuridica formale a quanto già vigente sul piano della costituzione politica materiale come espressione del blocco storico.
L’«aufheben» del socialismo nello Stato sociale
Problemi storici della scienza giuridica e nuove prospettive nel frame costituzionale repubblicano
La Repubblica democratica è «fondata sul lavoro»: con un'affermazione «tanto pesantemente ideologica», la Costituzione Italiana, fin dalla sua norma di apertura, dimostra un’acquisita consapevolezza sulla funzione storica della moderna lotta di classe operaia e proletaria come antecedente storico-causale e logico-causale più rilevante dello sviluppo costituzionale.
Nella Costituzione del nuovo «Stato del ‘lavoro’», «alcuni, fondamentali principi ideologici del socialismo sono penetrati e vigono» nelle forme di una «energia propulsiva latente nei ‘principi fondamentali’», un Grundsatz der Bewegung che mira al «mantenimento dell’impulso rivoluzionario contro le sopravvivenze storiche, in modo che, con uno sforzo continuato, sia concesso di mandare ad effetto il grande scopo della Rivoluzione: la edificazione di una nuova vita statale e sociale».
E’, questa, una conseguenza dell’aver posto «la dottrina della sovranità popolare» quale criterio di effettività dell’ordinamento repubblicano del nuovo tipo di Stato, quello sociale, «che si rivoluziona continuamente, che cerca una fondazione articolata sulle infinite movenze della vita sociale, che sembra persino promuovere il processo del proprio deperimento».
Sulla base di questi assunti, la Carta del 1948 ha reso diritto positivo quei problemi del tutto nuovi al diritto costituzionale e alla teoria generale del diritto, che la scienza giuridica dominante aveva fino a quel momento ignorato ovvero appena lambito: 1) la permanenza del potere costituente popolare, pur nel contesto dello Stato di diritto, evidenziata dal termine «appartiene», che rivitalizza la teoria roussoviana della lex di origine latina, in netta contrapposizione con la teoria liberale che, da Sieyès in poi, aveva imposto la riduzione della sovranità popolare a mero «potere di comando», nelle forme di una lex de imperio; 2) la diversa esplicazione della «funzione orientativa della costituzione rispetto ai processi evolutivi del sistema sociale», non più quale freno al potere costituente come intende la teoria liberale, ma che invece ordina e orienta il «processo genetico di un nuovo ordinamento giuridico» nel passaggio dal fatto rivoluzionario al potere costituente come «due facce di uno stesso fenomeno di creatività reale del diritto e dello stato, a partire appunto dalle motivazioni sociali di mutamenti che sono al tempo stesso di tipo strutturale e sovrastrutturale»; 3) la riqualificazione della scienza giuridica in scienza delle forze produttive del diritto, cioè delle forme della lotta di classe nel processo di adeguamento della costituzione giuridica formale a quanto già vigente sul piano della costituzione politica materiale come espressione del blocco storico. Riqualificazione dalla quale consegue la pari dignità scientifica di uno studio costituzionale di jus conditum e di jus condendum, cioè come giurisprudenza positiva di «quel diritto che ha un alto grado di probabilità di affermarsi» in funzione della realtà dei rapporti di produzione e della composizione (tecnica e politica) di classe.